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Tribunale Ecclesiastico Diocesano di Cefalù

Piazza Duomo n.10 - 90015 Cefalù (PA)

Telefono 0921.926.382

P.E.C.: tedcefalu@legalmail.it 

E-mail: tribunale@diocesidicefalu.org - notaioted@diocesidicefalu.org

 

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Tribunale Ecclesiastico Diocesano di Cefalù

 

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TERMINOLOGIA PROCESSUALE "IN PILLOLE": NOZIONI DI BASE

 

 

  • Attore/Attrice (o Parte attrice): il coniuge che si attiva per introdurre la causa di dichiarazione di nullità del proprio matrimonio.
     
  • C.D.C.: acronimo di Codice di Diritto Canonico, ovvero il codice normativo della Chiesa Cattolica di rito latino. L’attuale codice, promulgato il 25 gennaio 1983 da Giovanni Paolo II, ha sostituito il precedente, ossia il Codice pio-benedettino, promulgato nel 1917 e così denominato perché elaborato durante i pontificati di Pio X e Benedetto XV. Affiancato, ad inizio 2005, dalla Istruzione Dignitas Connubii, che ne agevola l'interpretazione e l'applicazione, l'attuale Codice di Diritto Canonico è stato parzialmente modificato nella parte concernente il processo canonico per le cause di nullità del matrimonio a seguito della promulgazione, nel 2015, del Motu Proprio di Papa Francesco Mitis Iudex Dominus Iesus.
     
  • Cancelliere (o Protonotaro): viene nominato dal Moderatore e coordina l’attività della Cancelleria. Collabora con il Vicario Giudiziale nell’organizzazione generale del funzionamento del Tribunale e, nel caso di questo T.E.D. di Cefalù, è affiancato da un Vice Cancelliere che ne fa le veci in sua assenza. 
     
  • Capo di nullità (o Motivo di nullità): ragione giuridica per cui il matrimonio potrebbe essere nullo e sulla quale si indaga. In una causa possono essere concordati anche più capi di nullità. 
     
  • Causa incidentale (o soltanto Incidentale): questione sorta dopo che la causa è iniziata con la citazione in giudizio e che, nonostante non sia espressamente contenuta nel libello introduttivo, risulta talmente pertinente alla causa stessa da dover essere risolta prima della questione principale (canone 1587 del C.D.C.). 
     
  • Convenuto/Convenuta (o Parte convenuta): il coniuge che viene chiamato a partecipare al processo per dare la sua versione dei fatti.
     
  • Collegio (o Terna giudicante): l’insieme dei tre giudici che pronunzieranno la sentenza definitiva. Di fronte a cause particolarmente difficili o di maggiore importanza, il Moderatore può decidere di elevare a cinque il numero dei componenti del Collegio (ai sensi del canone 1425 § 2 del C.D.C.).
     
  • D.C.: acronimo di Dignitas Connubii. La cosiddetta Istruzione Dignitas Connubii è un testo legislativo emanato nei primi mesi del 2005 con lo scopo di accostarsi al già esistente Codice di Diritto Canonico, al fine di semplificarne la consultazione e l’applicazione. Tale testo, dunque, si offre agli operatori giuridici dei tribunali ecclesiastici come una sorta di vademecum, ossia una guida immediata per un miglior adempimento del loro lavoro nei processi canonici di nullità matrimoniale.
     
  • Decreto: atto autoritativo con cui il Vicario Giudiziale o il Giudice oppure, collettivamente, il Collegio giudicante regolano, ciascuno per la propria competenza, lo svolgimento del processo, decidendo in merito alle questioni che possono insorgere in itinere.
     
  • Difensore del vincolo: ha il compito di presentare le ragioni che si oppongono, nel caso concreto, alla dichiarazione di nullità del matrimonio, così da garantire il contraddittorio necessario all’accertamento della verità. Nell’ambito del processo ha diritti e doveri analoghi a quelli delle parti in causa. 
     
  • Formula del dubbio (o Dubbio concordato): l’insieme dei capi di nullità ammessi nel singolo processo affinché siano verificati.
     
  • Istanza: richiesta delle parti in causa (e/o dei loro patroni) o del Difensore del vincolo, normalmente rivolta al Giudice che si occupa dell'espletamento dell'istruttoria e/o al Presidente di turno.
     
  • Istruttore (o Giudice Istruttore): è il Giudice che interroga le parti e i testimoni e ne verbalizza le deposizioni. Ad esso (come anche al Presidente di turno) spetta anche decidere quali altre prove acquisire agli atti, su istanza delle parti oppure d'ufficio.  
     
  • M.I.D.I.: acronimo di Mitis Iudex Dominus Iesus. Si tratta di una lettera apostolica di Papa Francesco, emanata in forma di motu proprio (vedi relativa voce in questa pagina), pubblicata l’8 settembre 2015 ed entrata in vigore il successivo 8 dicembre 2015, con l'obiettivo di riformare e snellire il procedimento di accertamento della nullità matrimoniale.
     
  • Moderatore: è il Vescovo della Diocesi sul cui territorio si estende la competenza del Tribunale Ecclesiastico Diocesano, a cui, in seguito alla riforma di Papa Francesco, è stata assegnata la competenza per le cause di dichiarazione di nullità matrimoniale. Al Moderatore spetta, tra gli altri, anche l’onere di vigilare sul corretto, efficace ed efficiente funzionamento del Tribunale Ecclesiastico Diocesano. 
     
  • Motu proprio: locuzione latina la cui traduzione letterale significa di propria iniziativa. Indica una decisione (atto, documento o nomina) presa, appunto, di propria iniziativa da chi ne ha il potere o la facoltà.
     
  • Notaio (o Attuario): ha il compito di redigere i verbali di udienza, sotto la moderazione del Giudice; con la propria firma fa fede dei verbali di udienza e degli altri atti e documenti rilasciati dal Tribunale su mandato del Giudice responsabile dei procedimenti in corso.
     
  • Nubendo (o Nubente): la persona che si appresta a contrarre matrimonio.
     
  • Parte in causa: uno dei due coniugi del cui matrimonio si discute. 
     
  • Patrono: nel linguaggio dei tribunali ecclesiastici, indica l’avvocato di una o di entrambe le parti in causa.
     
  • Ponente (o Giudice Ponente): componente del Collegio giudicante che viene designato a tale ruolo dal Presidente di turno, di cui acquisisce tutti i poteri. Oltre che a raccogliere tutte le prove testimoniali e documentali in fase istruttoria, ha l'onere, al momento dell'emissione della sentenza definitiva, di riferire agli altri giudici del Collegio e di redigere per iscritto la relazione di sentenza. 
     
  • Presidente di turno (o Preside): il giudice che presiede il Collegio giudicante. 
     
  • Promotore di Giustizia: al suo ufficio spetta l’accusa della nullità del matrimonio e la tutela della legge processuale. 
     
  • Relatore: componente del Collegio giudicante (solitamente corrispondente al Giudice Ponente) che ha l’incarico di redigere la relazione della sentenza. 
     
  • Sentenza: l’atto del Collegio giudicante (o, nel caso del processo breve, del Vescovo) che conclude il processo di dichiarazione di nullità matrimoniale, dichiarando il vincolo sacramentale nullo o valido (nel caso del processo breve, l'alternativa alla dichiarazione di nullità del matrimonio è il rinvio del processo all'ordinario esame). La sentenza che dichiara la nullità del vincolo matrimoniale diviene esecutiva una volta trascorsi i termini di legge, a meno che da parte degli aventi diritto non venga interposto nel frattempo appello avverso la decisione. Per approfondire l'argomento, si invita alla consultazione delle pagine di questo sito dedicate all'appello e agli effetti della dichiarazione di nullità matrimoniale
     
  • Vicario Giudiziale: nominato dal Vescovo della Diocesi sul cui territorio si estende la competenza del Tribunale Ecclesiastico Diocesano, il Vicario Giudiziale, in stretta collaborazione con il Moderatore, dirige l’attività del Tribunale, curandone l'efficacia, l’efficienza e la correttezza del suo funzionamento, coadiuvato in questo anche dal Cancelliere (o dal Vice Cancelliere).
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