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Tribunale Ecclesiastico Diocesano di Cefalù

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MATRIMONIO E DICHIARAZIONE DI NULLITA'

 

 

I principi basilari dell’ordinamento matrimoniale presentano il matrimonio come un patto coniugale con cui un uomo e una donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, patto che per sua natura è ordinato al bene dei coniugi ed alla procreazione ed educazione della prole (canone 1055 § 1 del Codice di Diritto Canonico).

 

Le sue proprietà essenziali sono l'unità e l'indissolubilità (canone 1056 del C.D.C.). Tra due battezzati il patto coniugale è sacramento (canone 1055 § 2 del C.D.C.). Questa realtà matrimoniale sorge dal consenso delle parti, legittimamente manifestato tra un uomo e una donna giuridicamente abili. Il consenso è l’atto di volontà con cui l’uomo e la donna, con patto irrevocabile, danno ed accettano reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio (canone 1057 del C.D.C.).
 

Dal patto coniugale sorge una realtà indissolubile e il matrimonio, se rato et consummato (ovvero, regolarmente contratto e consumato), non può essere sciolto da nessuna autorità umana (Giovanni Paolo II, Allocuzione agli uditori della Rota Romana, 21 gennaio 2000, n.7).


Esprime in modo chiaro questa realtà il Catechismo della Chiesa Cattolica (al n.1640 della parte seconda, La celebrazione del mistero cristiano): « Il vincolo matrimoniale è dunque stabilito da Dio stesso, così che il matrimonio concluso e consumato tra battezzati non può mai essere sciolto. Questo vincolo, che risulta dall'atto umano libero degli sposi e dalla consumazione del matrimonio, è una realtà ormai irrevocabile e dà origine ad un'alleanza garantita dalla fedeltà di Dio. Non è in potere della Chiesa pronunciarsi contro questa disposizione della sapienza divina ». Qualora tuttavia si presenti una situazione matrimoniale fallita e « sorgano legittimamente dei dubbi sulla validità del matrimonio sacramentale contratto, si deve intraprendere quanto è necessario per verificarne la fondatezza » (Benedetto XVI, Esortazione Apostolica Sacramentum Caritatis, n.29).
 

In tale orizzonte pastorale svolgono il loro ministero i Tribunali Ecclesiastici, offrendo ai fedeli un servizio per la ricerca della verità sulla loro situazione matrimoniale. Infatti, « lo scopo del processo è la dichiarazione della verità da parte di un terzo imparziale, dopo che è stata offerta alle parti pari opportunità di addurre argomentazioni e prove entro un adeguato spazio di discussione; questo scambio di pareri è normalmente necessario affinché il Giudice possa conoscere la verità e, di conseguenza, decidere la causa secondo giustizia » (Benedetto XVI, Allocuzione agli uditori della Rota Romana, 28 gennaio 2006).

 

Quando un Tribunale Ecclesiastico emette una sentenza sulla nullità o meno di un matrimonio, dichiara che dalla celebrazione del matrimonio è scaturito un vincolo nullo oppure valido. Per tale motivo, non esiste un annullamento del matrimonio (sebbene nell'uso corrente questo modo errato di dire sia ampiamente diffuso), bensì una dichiarazione di nullità del matrimonio.