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Tribunale Ecclesiastico Diocesano di Cefalù

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Tribunale Ecclesiastico Diocesano di Cefalù

 

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INFORMAZIONI SUI COSTI DI UN PROCESSO CANONICO DI NULLITA' MATRIMONIALE

 

 

In merito ai costi di un processo canonico di dichiarazione di nullità matrimoniale, è doveroso sottolineare che i Vescovi si preoccupano che i fedeli non debbano rinunciare, per mere ragioni economiche, alla possibilità di accedere a questo servizio ecclesiale. E' per tale motivo che la Conferenza Episcopale Italiana, con Decreto del 7 giugno 2018, ha regolamentato la materia, stabilendo che i costi dei tribunali - fatta eccezione per il contributo di concorso ai costi di causa - siano quasi esclusivamente a carico proprio della C.E.I..

 

Sempre la C.E.I., con Decreto del 3 dicembre 2019, ha inoltre aggiornato i criteri economici a cui Avvocati e Procuratori devono attenersi.

 

I costi processuali si compongono sostanzialmente di tre voci: tasse giudiziarie, compenso per l'avvocato e onorario del procuratore, qui di seguito descritte.  

 

  • Tasse giudiziarie 
    Mentre la parte attrice, contestualmente all'introduzione del libello, è tenuta a versare un contributo di concorso ai costi di causa quantificato in € 525,00 (cinquecentoventicinque/00), la parte convenuta che sta da sola in giudizio non ha alcun onere economico da sostenere, a meno che essa non decida di agire in giudizio nominando un patrono di fiducia. In questo secondo caso, allora, contestualmente alla presentazione del mandato procuratorio, la parte convenuta è tenuta a versare la somma di € 262,50 (duecentosessantadue/50) sempre quale contributo di concorso ai costi di causa. 


    Gli importi sopra indicati devono essere versati esclusivamente a mezzo bonifico utilizzando le seguenti coordinate bancarie: 


    - IBAN: IT83 K020 0843 2600 0010 5627 453
    - Istituto bancario: Unicredit
    - Beneficiario: Curia Diocesana

    Le causali da utilizzare sono le seguenti:
    Introduzione causa N.M. COGNOME PARTE ATTRICE-COGNOME PARTE CONVENUTA (nel caso di introduzione del libello); 
    - Costituzione in giudizio p.c. causa N.M. COGNOME PARTE ATTRICE-COGNOME PARTE CONVENUTA (nel caso di costituzione in giudizio della parte convenuta).

     
  • Compenso per l'avvocato nel processo di primo grado e nel processo di appello
    Il compenso economico complessivo per il patrocinio nel processo di primo grado e nel processo di appello a norma del canone 1680 § 2 del C.D.C., comprende due voci: l'onorario e le spese vive.

    a) L'onorario copre l'attività di consulenza preliminare, l'assistenza durante l'istruttoria e la redazione delle memorie difensive in fase dibattimentale (restrictus defensionis e restrictus responsionis). Poiché però ogni causa è diversa da un'altra, ne consegue che l'attività legale richiesta può comportare, in alcuni casi, un impegno più gravoso rispetto al normale; è per tale ragione che l'importo dell'onorario è variabile, ma deve essere compreso tra un minimo di € 1.600,00 (milleseicento/00) ed un massimo di € 3.000,00 (tremila/00).

    b) Le spese vive sono quei costi direttamente sostenuti dall'avvocato e che rientrano nelle seguenti voci (N.B.: con l'eccezione delle prime due in elenco, che sono sempre presenti, le altre sono soltanto eventuali):
    - versamento dell'IVA; 
    - contributo per la cassa dei procuratori e degli avvocati;
    - consulti con altri legali ed esperti;
    - costi di trasferta
    - produzione di materiale probatorio (ad esempio: autentiche, riproduzioni fotografiche, traduzioni di documenti, fotocopie di atti, eccetera). 
    Per ottenere dal cliente il rimborso delle spese vive, l'avvocato è tenuto a presentare al Tribunale la relativa documentazione contestualmente alla produzione delle prime difese (restrictus defensionis). Sarà cura del Tribunale provvedere ad approvarle o a ridimensionarle in base alle norme particolari di cui dispone per regolare la materia. 
    La parte che si avvale dell'ausilio di un patrono di fiducia deve presentare (la parte attrice unitamente al libello e la parte convenuta contestualmente al deposito del mandato procuratorio) la dichiarazione di presa visione degli oneri economici, che dovrà essere sottoscritta, oltre che dalla parte stessa, anche dal proprio legale. Si invita la parte che sottoscrive la dichiarazione di presa visione degli oneri economici a leggerne con attenzione il contenuto ed a chiederne il rispetto integrale
    I modelli di riferimento predisposti da questo T.E.D. di Cefalù sono disponibili per il download in fondo a questa pagina.

     
  • Onorario del procuratore
    Nel caso in cui l'avvocato venga affiancato da un procuratore, la somma dovuta a quest'ultimo ammonta a € 350,00 (trecentocinquanta/00). Tale somma non è dovuta nel caso in cui i ruoli di avvocato e procuratore siano rivestiti dalla stessa persona. 

     
  • Compenso per l'avvocato e il procuratore nel processo di appello con rito ordinario
    Nel caso in cui il processo di appello dovesse svolgersi con rito ordinario, l'onorario dovuto all'avvocato di fiducia mantiene il suo status di variabilità, rimanendo però in questo caso compreso tra un minimo di € 650,00 (seicentocinquanta/00) ed un massimo di € 1.300,00 (milletrecento/00). A tale onorario sono da aggiungere, così come nel caso del processo di primo grado, le cosiddette spese vive già menzionate al punto b) sopra riportato (dunque, versamento dell'IVA, contributo per la cassa dei procuratori e degli avvocati, consulti con altri legali ed esperti, costi di trasferta, produzione di materiale probatorio). 
    Rimane invariato, invece, l'importo di € 350,00 (trecentocinquanta/00) dovuto come compenso al procuratore che dovesse eventualmente affiancare l'avvocato di fiducia (compenso, giova ripeterlo, che non è dovuto nel caso in cui i ruoli di avvocato e procuratore siano rivestiti dalla stessa persona). 

 

Nel caso di ricorso al patrocinio del Patrono Stabile, invece, a quest'ultimo non è dovuto alcun onorario. La parte che usufruisce dell'assistenza legale del Patrono Stabile dovrà versare il contributo di concorso ai costi di causa di € 525,00 (cinquecentoventicinque/00) all'atto dell'introduzione del processo ed un contributo di carità pari ad € 500,00 (cinquecento/00) al momento della pubblicazione degli atti istruttori (ovvero, nel momento in cui prende il via la fase dibattimentale del processo). Tale contributo è richiesto in applicazione dell'articolo 6 § 2 delle Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali Ecclesiastici Italiani in materia di nullità matrimoniale nonché di quanto indicato nelle Determinazioni del Consiglio Episcopale Permanente del 14 novembre 2018, ovvero che « le parti sono rese partecipi, nei modi descritti nel regolamento, dell'obbligo morale per i fedeli abbienti di contribuire con una sovvenzione liberale - aggiuntiva rispetto al contributo per l'introduzione della causa - alla copertura parziale del costo effettivo della causa, mediante un versamento » che confluirà in un fondo che verrà utilizzato dalla Curia Diocesana di Cefalù per permettere a quei fedeli che versano in condizioni economiche particolarmente sfavorevoli di poter accedere al servizio ecclesiale del processo di dichiarazione di nullità del matrimonio. 

 

Anche l'importo relativo al contributo di carità deve essere versato esclusivamente a mezzo bonifico utilizzando le coordinate bancarie sopra indicate ed avendo cura di indicare nella causale la dicitura Contributo di carità - Causa N.M. COGNOME PARTE ATTRICE-COGNOME PARTE CONVENUTA. 

 

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MODULISTICA: 
 

Dichiarazione della parte attrice di presa visione dei costi di causa

 

Dichiarazione della parte convenuta di presa visione dei costi di causa

 

Dichiarazione congiunta delle parti di presa visione dei costi di causa' (in caso di libello congiunto)  

 

Albo degli Avvocati e Procuratori ammessi