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Tribunale Ecclesiastico Diocesano di Cefalù

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IL PROCESSO BREVE: QUANDO E' POSSIBILE E COME SI SVOLGE

 

 

Il processo breve davanti al Vescovo della Diocesi è la possibilità di trattare quelle cause matrimoniali nelle quali è particolarmente evidente la nullità del matrimonio.

 

La prima condizione per procedere con il cosiddetto processus brevior è il consenso esplicito di entrambi i coniugi; in secondo luogo, devono sussistere circostanze di fatti e di persone tali da rendere evidente l'invalidità del matrimonio. Si richiede inoltre che la domanda risulti sostenuta da prove convergenti, concludenti e di immediata acquisizione già al momento dell'introduzione del libello.

 

E' bene sottolineare che, in assenza delle altre condizioni, il solo accordo tra le parti (che deve essere sempre esplicito) non è sufficiente per iniziare il procedimento breve.

 

In sintesi, dunque, per iniziare il processo breve occorre che il libello venga presentato da entrambe le parti (oppure da una delle due con l'accordo esplicito dell'altra) e che ci siano circostanze di fatti e di persone, sostenute da testimoni e documenti, da cui appare evidente la nullità.
 

Il libello con cui si introduce il processo breve deve: 

 

- esporre brevemente, integralmente ed in maniera chiara i fatti su cui si fonda la domanda;

- indicare le prove che possano essere immediatamente raccolte dal giudice;
- esibire in allegato i documenti su cui si basa la domanda.

 

Iter procedurale per il processo breve

Diversamente da quanto accade nel processo ordinario di dichiarazione di nullità matrimoniale, il processo breve è caratterizzato - grazie alle premesse sopra elencate - da un iter molto più snello. Non essendoci, infatti, contraddittorio tra le parti in causa, alcuni passaggi necessari dell'iter del processo ordinario vengono invece bypassati nel rito breve. 

 

Ma vediamo per sommi capi come si articola un processo breve di dichiarazione di nullità matrimoniale.

 

E' il Vicario Giudiziale del Tribunale ad accogliere il libello presentato congiuntamente dalle parti e a decidere se la causa possa seguire la via abbreviata, anche quando nel libello stesso non sia stata formulata formale richiesta in tal senso.

 

Lo stesso Vicario Giudiziale, trascorsi 15 (quindici) giorni dalla notifica del libello, determina la formula del dubbio e designa il Giudice Istruttore e l'Assessore della causa, con i quali il Vescovo dovrà poi consultarsi prima di decidere in merito alla domanda. Nel medesimo decreto, il Vicario Giudiziale può indicare la citazione per l'udienza nella quale si completeranno le prove.

Tale citazione può essere eventualmente stabilita dal Giudice Istruttore, che è la figura che dovrà in effetti curare la raccolta delle prove testimoniali e delle eventuali prove documentali che le parti intendessero presentare a sostegno della loro istanza di dichiarazione di nullità matrimoniale.

 

La fase probatoria, ovvero quella parte del processo nel corso della quale vengono raccolte le deposizioni delle parti in causa e dei testimoni nonché le eventuali prove documentali, deve essere espletata nel termine massimo di 30 (trenta) giorni

 

Subito dopo la chiusura della fase probatoria, si apre la fase dibattimentale, con l'emissione del decreto di conclusione in causa, con cui si assegna agli aventi diritto il termine per la presentazione delle eventuali difese ed osservazioni.

 

Gli atti istruttori e le carte dibattimentali eventualmente prodotte dal patrono delle parti (se effettivamente presente in giudizio) e dal Difensore del vincolo - con particolare riguardo per le eventuali obiezioni sollevate da quest'ultimo - verranno esaminati con attenzione dal Vescovo, il quale, dopo essersi consultato con il Giudice Istruttore e con l'Assessore, giungerà ad una decisione. 

 

Le possibili decisione che il Vescovo può assumere sono due:

 

- emettere una sentenza affermativa con cui il matrimonio in questione viene effettivamente dichiarato nullo;

- emettere un Decreto con cui la causa viene rinviata al processo ordinario.

 

Diversamente da quanto accade nel processo ordinario di dichiarazione di nullità, infatti, nel rito breve non è prevista l'emissione di una sentenza avente esito negativo, in quanto essa sarebbe viziata di nullità insanabile.

 

Per quanto concerne i termini di pubblicazione della sentenza e della sua esecutività, rimangono valide le norme già vigenti per il processo ordinario (si invita a consultare, in proposito, la sezione relativa alla fase decisoria presente nella pagina dedicata all'iter processuale).

 

Una differenza sostanziale rispetto al processo ordinario riguarda, invece, il diritto a ricorrere in appello contro l'eventuale sentenza affermativa. Nel caso del processo breve, infatti, trattandosi di una causa introdotta consensualmente da ambedue le parti, è ipotesi piuttosto remota se non addirittura impossibile che sia proprio uno dei due coniugi ad avanzare richiesta di appello. Pertanto, un eventuale appello potrebbe essere presentato unicamente dal Difensore del vincolo, qualora questi ne ravvisasse fondate motivazioni. 

 

Con riferimento ai passi successivi all'emissione di una sentenza affermativa da parte del Vescovo, si invita a consultare le pagine di questo sito dedicate all'appello e alla delibazione della sentenza

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