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Tribunale Ecclesiastico Diocesano di Cefalù

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QUALI SONO I MOTIVI CHE POSSONO RENDERE NULLO UN MATRIMONIO

 

 

La celebrazione del matrimonio richiede che il consenso sia posto tra un uomo e una donna giuridicamente abili (ossia non inabilitate da impedimenti) e secondo le solennità previste dalla legge (in ossequio, cioè, alla forma canonica). I motivi di nullità del matrimonio riguardano, pertanto, la mancanza della forma canonica, la presenza di impedimenti dirimenti non dispensati, un vizio o difetto del consenso.

Non vanno poi dimenticate altre situazioni in cui esistono le condizioni per chiedere la concessione della dispensa per un matrimonio non consumato oppure non sacramentale. 

 

 

GLI IMPEDIMENTI (canoni 1073-1094 del C.D.C.)


La presenza di un impedimento in uno dei due contraenti al momento del consenso rende nullo il matrimonio (canone 1073 del C.D.C.), salvo dispensa dall’impedimento quando questa è possibile.

Gli impedimenti possono riguardare la capacità personale al matrimonio oppure possono derivare da un comportamento delittuoso o da un vincolo familiare.

 

  • Impedimenti che riguardano la capacità personale:

    Età: l’età minima prevista per l’uomo è di 16 anni, mentre per la donna è di 14 anni (canone 1083 § 1 del C.D.C.). La Conferenza Episcopale Italiana, per la liceità, richiede per entrambi la maggiore età (Decreto generale sul matrimonio canonico, nn.36-37);

    Impotenza assoluta e perpetua (canone 1084 del C.D.C.), ossia la mancanza di capacità di porre l’atto sessuale naturale nell’ambito del concreto rapporto coniugale. La sterilità non rientra in tale fattispecie, fermo restando il disposto del canone 1098 del C.D.C.; 

    Vincolo ancora sussistente di un precedente matrimonio valido (canone 1085 §§ 1-2 del C.D.C.). Si richiama la realtà della indissolubilità del matrimonio; 

    Ordine sacro o voto pubblico perpetuo di castità emesso in un Istituto religioso (canoni 1087 e 1088 del C.D.C.); 

    Disparità di culto, ossia la mancanza del battesimo di uno dei due contraenti (canone 1086 del C.D.C.). In tale modo si intende favorire la vita di fede della parte cattolica; inoltre si è consapevoli della prevedibile maggiore difficoltà nella realizzazione della comunione di vita del matrimonio in presenza di grosse disparità in merito alla fede religiosa. A particolari condizioni è possibile la dispensa (canoni 1127-1129 del C.D.C. e Decreto generale sul matrimonio canonico, nn.48-52).

 

  • Impedimenti che sorgono da comportamento delittuoso:

    Ratto: non è possibile costituire un valido matrimonio tra l’uomo e la donna rapita o almeno trattenuta allo scopo di contrarre matrimonio con essa, se non dopo che la donna, separata dal rapitore e posta in luogo sicuro e libero, scelga liberamente e spontaneamente il matrimonio (canone 1089 del C.D.C.); 

    Crimine: l’impedimento sorge come conseguenza dell’uccisione – a cui si è concorso materialmente o come mandante – del proprio o dell'altrui coniuge per poter celebrare il matrimonio con una persona determinata (canone 1090 del C.D.C.).

 

  • Impedimenti che sorgono a vincolo familiare:

    Legame di consanguineità in linea retta e fino al quarto grado incluso della linea collaterale (canone 1091 del C.D.C.);

    Legame di affinità in linea retta (canone 1092 del C.D.C.), ossia tra il futuro marito/moglie e ascendenti o discendenti della futura moglie/marito (Decreto generale sul matrimonio canonico, n.39);

    Legame di parentela legale che sorge da adozione, o in linea retta o nel secondo grado della linea collaterale (canone 1094 del C.D.C.).


 

LA FORMA CANONICA


La forma canonica deve essere osservata se almeno una delle parti contraenti il matrimonio è battezzata nella Chiesa cattolica o è in essa accolta (canone 1117 del C.D.C.), salva la dispensa dell’Ordinario del luogo per gravi cause (canone 1127 del C.D.C. e Decreto generale sul matrimonio canonico, n.50).

La forma canonica consiste nello scambio del consenso alla presenza dell’Ordinario del luogo o del parroco oppure del sacerdote o diacono delegati da uno di essi, i quali chiedono la manifestazione del consenso dei contraenti e la ricevono, in nome della Chiesa, alla presenza di due testimoni (canone 1108 §§ 1-2 del C.D.C.). Al matrimonio tra due parti orientali o tra una parte latina e una parte orientale cattolica o non cattolica, assiste validamente solo il sacerdote (canone 1108 § 3 del C.D.C.).

 

 

I VIZI DEL CONSENSO (canoni 1095-1099 e 1101-1103 del C.D.C.)


Vista l’importanza del consenso matrimoniale come elemento fondamentale ed insostituibile per la costituzione del matrimonio, si è sempre prestata grande attenzione a questa realtà e a quello che, a vari livelli, può impedire l’emissione di un valido consenso. Nella maggior parte dei casi, poi, i capi di nullità del matrimonio riguardano possibili difetti e vizi del consenso. Essi possono sorgere da un’incapacità psichica, da un difetto volontario del consenso o da un vizio della libertà del consenso medesimo.


Prima di presentare brevemente i capi di nullità, si ricorda che, per esserci nullità del matrimonio, essi devono essere presenti al momento dello scambio del consenso.

 

  • L’incapacità psichica
    Essa deve essere presente al momento del consenso matrimoniale. Non deve essere confusa con una difficoltà, per quanto consistente, a valutare criticamente e liberamente e ad assumersi la scelta matrimoniale o ad adempiere le obbligazioni essenziali della medesima. Per la valutazione della causa psichica e della sua gravità, nel corso dell’istruttoria (e talvolta anche nella fase preliminare), si ricorre all’ausilio di un perito.
    L’incapacità psichica fa riferimento al canone 1095 del C.D.C. ed è presente quando, appunto per cause di natura psichica, uno dei due contraenti:

    -
     Manca del sufficiente uso di ragione (canone 1095 n.1 del C.D.C.) – e quindi non è capace di quell’atto di volontà che è il consenso matrimoniale – a seguito di malattie mentali o psicosi di tipo permanente, oppure anche per alterazioni delle facoltà mentali di carattere contingente e transitorio presenti nel soggetto al momento della prestazione del consenso matrimoniale;

    Presenta un grave difetto di discrezione di giudizio (canone 1095 n.2 del C.D.C.). Con tale terminologia si intende sia la capacità di sufficiente valutazione critica dei diritti e doveri essenziali del matrimonio, sia la libera autodeterminazione nel decidere e farsi carico della scelta del matrimonio;

    E' incapace di adempiere uno o più obblighi essenziali del matrimonio (canone 1095 n.3 del C.D.C.), come ad esempio il bonum coniugum (il bene dei coniugi), la generazione ed educazione della prole, la fedeltà e l’indissolubilità.

 

  • Il difetto volontario del consenso 
    Esso fa riferimento alla simulazione – dunque, al canone 1101 § 2 del C.D.C. – ossia alla discrepanza tra consenso interno dell’animo e parole o segni adoperati nel celebrare il matrimonio. Siamo alla presenza di un atto positivo di volontà, ossia di una scelta determinata della volontà effettiva del contraente, una vera decisione con cui si esclude il matrimonio stesso (simulazione totale) oppure una sua proprietà o elemento essenziale (simulazione parziale). Tale atto di volontà può essere posto in modo esplicito (diretto immediatamente verso l’oggetto dell’esclusione) oppure implicito (diretto solo mediamente ad esso), attuale oppure virtuale (ossia posto e non revocato in seguito, per cui continua a produrre il suo effetto).
    Vediamo brevemente i diversi casi: 

    Si ha simulazione totale quando si nega la coniugalità del proprio consenso, da cui non si vuole far derivare alcun obbligo, bensì solo eventualmente qualche vantaggio estrinseco, per esempio di natura sociale o patrimoniale. 
    Si è invece in presenza di
    simulazione parziale quando il soggetto vuole il matrimonio, ma lo priva positivamente di un suo elemento o proprietà essenziale. In questo caso, può essere esclusa: 

    La prole, ossia la strutturale ordinazione di princìpi del matrimonio alla procreazione, oppure, in altri termini, l’apertura alla fecondità del proprio matrimonio;

    L'indissolubilità, con la volontà determinata di non impegnarsi per sempre, per ragioni ideologiche o pratiche, indipendentemente da come si intenda poi liberarsi dal vincolo (per esempio, tramite il divorzio);

    L’unità/fedeltà, con un’intenzione poligamica o comunque contraria all’esclusività della donazione di sé per il tramite della disponibilità esclusiva e perpetua della propria sessualità genitale;

    - L’ordinazione al bonum coniugum (il bene dei coniugi); pur in assenza di un orientamento dottrinale e giurisprudenziale univoco, se ne può ipotizzare l’esclusione alla presenza di una positiva e programmatica negazione alla minimale disponibilità all’aiuto reciproco e al rispetto del coniuge, oppure di una volontà positiva e programmatica dell’imposizione di una vita sessuale gravemente pericolosa e/o immorale;

    La sacramentalità, ossia il valore di sacramento del matrimonio, sebbene parte consistente della dottrina la riconduca alla simulazione totale, vista l’identità e l’inseparabilità tra patto sacramentale e sacramento.

 

  • Vizi e difetti che intaccano la libertà del consenso

    La violenza fisica o il timore grave (canone 1103 del C.D.C.). Quest’ultimo deve essere grave (oggettivamente o in riferimento al soggetto concreto), non intrinseco (quindi indotto dall’esterno da uno o più soggetti specifici) e anche non intenzionale al matrimonio da parte dell’inducente. Per liberarsi dal timore la persona è costretta a scegliere il matrimonio. Il timore può essere anche reverenziale, nel qual caso l’oggetto del timore è la perdita del rapporto di predilezione con colui che lo induce;

    L’errore sulla persona (canone 1097 § 1 del C.D.C.), ossia sulla sua identità fisica, non sulla sua personalità;

    L’errore di fatto circa una qualità personale dell’altro contraente (canone 1097 § 2 del C.D.C.), qualora questa qualità sia voluta in modo diretto, quindi esplicitamente e principalmente, ossia prevalente rispetto all’oggetto istituzionale del consenso. In altre parole, la qualità – non frivola o banale – viene posta dal contraente come oggetto sostanziale del consenso medesimo, con la conseguente strumentalizzazione a essa della persona dell’altro;

    - L’errore doloso (canone 1098 del C.D.C.), ossia un errore indotto dolosamente (dall’altro nubendo o da terzi) per ottenere il consenso matrimoniale; errore riguardante una qualità fisica o morale dell’altra parte che, per sua natura, può perturbare gravemente la vita coniugale;

    L’apposizione di condizioni al consenso (canone 1102 del C.D.C.), nel qual caso si fa dipendere l’efficacia giuridica del consenso da un fatto ad esso esterno. La condizione può essere propria, ossia de futuro, oppure impropria, ossia de preterito o de praesenti. Nel primo caso, se posta, la condizione comporta la nullità del matrimonio; nel secondo caso, il suo effetto dipende dall’adempimento o meno della condizione posta, anche se per la liceità serve la licenza scritta dell’Ordinario del luogo.

 

 

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E GLI EFFETTI GIURIDICI

 

La dispensa


In presenza di un matrimonio non rato (cioè non sacramentale) o non consumato, è possibile chiedere la dispensa. Si tratta di una grazia che viene concessa al termine di un procedimento amministrativo (non giudiziale, come invece avviene per le cause di nullità matrimoniale) qualora siano presenti determinate condizioni.

 

  • Matrimonio non sacramentale (non rato
    Il matrimonio non sacramentale è quello contratto tra una parte battezzata e l'altra non battezzata, oppure tra due non battezzati. Pur godendo di una indissolubilità intrinseca, a determinate condizioni può essere sciolto dal Romano Pontefice o ipso iure nel momento della celebrazione di un nuovo matrimonio cui l’autorità ecclesiastica ha ammesso il battezzato (canoni 1143-1150 del C.D.C.).

     
  • Matrimonio non consumato (rato et non consummato
    Il matrimonio non consumato tra battezzati o tra una parte battezzata e una non battezzata, può essere sciolto per giusta causa dal Romano Pontefice (Privilegio Paolino), su richiesta di una o di entrambe le parti (canoni 1142 e 1697-1706 del C.D.C. e
    Decreto generale sul matrimonio canonico, nn.63-66). Per consumazione del matrimonio si intende il compiere tra i coniugi, « in modo umano, l’atto coniugale per sé idoneo alla generazione della prole, al quale il matrimonio è ordinato per sua natura e per il quale i coniugi divengono una sola carne » (canone 1061 § 1). In tal modo si evidenzia l’importanza della consumazione per il raggiungimento del significato interpersonale e simbolico della donazione coniugale.