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Piazza Duomo n.10 - 90015 Cefalù (PA)
Telefono 0921.926.382
P.E.C.: tedcefalu@legalmail.it
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Tribunale Ecclesiastico Diocesano di Cefalù
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Eventuale efficacia della sentenza canonica in ambito civile
In ordine alla delibazione delle sentenze di nullità matrimoniale ai fini del conseguimento degli effetti civili da parte dei Tribunali di Corte d'Appello italiani (secondo le norme del Concordato dell’11 febbraio 1929 e del Protocollo Aggiuntivo del 18 febbraio 1984), le parti possono chiedere la relativa autorizzazione al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (si invita, a tal proposito, alla consultazione del memorandum predisposto da questo T.E.D. di Cefalù).
Il problema dell’efficacia della sentenza canonica ai fini civili non si pone concretamente nel caso in cui tra i due coniugi sia già intervenuta una sentenza di divorzio, in quanto, essendo stata ormai dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, è già possibile contrarre un nuovo matrimonio concordatario valido sia di fronte alla Chiesa sia di fronte allo Stato.
Se invece non esiste una sentenza civile di divorzio, per poter contrarre un nuovo matrimonio concordatario dopo aver ottenuto la nullità del precedente sacramento è necessario un successivo specifico passo, ovvero la delibazione. Tale procedimento, volto al riconoscimento degli effetti civili dell’eventuale dichiarazione di nullità sancita dal tribunale ecclesiastico non è però di competenza del Tribunale Ecclesiastico, bensì è da compiersi presso la Corte d’Appello territorialmente competente.
Come richiedere il Decreto di esecutività civile
Le parti che hanno ottenuto una sentenza affermativa di dichiarazione di nullità matrimoniale contro la quale non è stata proposta impugnazione nei termini di legge, se desiderano effettuare richiesta di esecutività civile per poi procedere alla delibazione presso la Corte di Appello competente, devono far pervenire a questo Tribunale Ecclesiastico Diocesano di Cefalù i seguenti documenti (fare riferimento, in proposito, al memorandum ed al facsimile di richiesta di esecutività scaricabili da questo sito):
Ricevuti i documenti di cui sopra e trascorsi 15 (quindici) giorni di tempo utile dalla notifica della sentenza alle parti senza che questa sia stata impugnata (canone 1630 § 1 del C.D.C.), questo T.E.D. provvederà ad inviare la pratica al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (allegando altresì le prova dell'avvenuta notifica del decreto di pubblicazione della sentenza con allegata la motivazione). Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, a sua volta, farà pervenire il decreto d'esecutività civile al nostro ufficio di Cancelleria che avrà cura di notificarlo alla parte interessata.
Eseguito questo passaggio burocratico in seno alle autorità ecclesiastiche, sarà la Corte d'appello territorialmente competente ad espletare i seguenti passaggi:
Effetti della delibazione
La delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio canonico-concordatario, facendo venir meno retroattivamente i suoi effetti civili fin dal giorno della sua celebrazione (lasciando tuttavia impregiudicati gli eventuali rapporti di filiazione e tutti gli obblighi giuridici ad essi collegati), fa venir meno anche l'esigenza della domanda di divorzio, qualora esso non sia già giudizialmente intervenuto fra le parti.
Viceversa, è possibile la delibazione della sentenza ecclesiastica anche se sia già intervenuto il divorzio, ma in questo caso gli effetti personali e patrimoniali già eventualmente statuiti rimangono fermi ed efficaci.
Per concludere, è esclusa dalla nuova disciplina concordataria la possibilità di delibazione anche delle dispense pontificie per lo scioglimento del matrimonio rato et non consummato (ovvero, regolarmente contratto ma non consumato), in quanto trattasi di provvedimenti eseguiti in forma graziosa e del tutto discrezionali, emessi con un procedimento di carattere amministrativo e non giudiziario, nel quale, dunque, sono assenti le fondamentali garanzie giurisdizionali sancite dalla Costituzione repubblicana a favore di ogni cittadino italiano (articolo 24 della Costituzione della Repubblica Italiana).
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MODULISTICA: