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Tribunale Ecclesiastico Diocesano di Cefalù

Piazza Duomo n.10 - 90015 Cefalù (PA)

Telefono 0921.926.382

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Tribunale Ecclesiastico Diocesano di Cefalù

 

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EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI NULLITA MATRIMONIALE

 

 

  • Effetti religiosi: quando un matrimonio viene dichiarato nullo, le parti acquisiscono lo stato di libero dal vincolo coniugale e possono celebrare validamente un nuovo matrimonio sacramentale. Se però alla sentenza che ha sancito la nullità del matrimonio è stato aggiunto un divieto di accedere a nuove nozze (inconsulto Ordinario loci o inconsulto Tribunali), è necessario che la parte interessata e il Parroco che prepara il fascicolo per il nuovo matrimonio chiedano all’Ordinario della Diocesi di rimuovere tale divieto, utilizzando l'apposita modulistica predisposta da questo T.E.D. (richiesta di rimozione del divieto da parte del nubente e richiesta di rimozione del divieto da parte del parroco).
    Il divieto di contrarre nuove nozze ha lo scopo di esaminare la nuova richiesta di matrimonio affinché nel nubendo non permangano le stesse cause che hanno fatto dichiarare nullo il matrimonio precedente. 
    Dopo la dichiarazione di nullità, tutte le coppie che abbiano già contratto matrimonio civile possono sposarsi in chiesa (chiaramente, soltanto se entrambi sono liberi per la legge canonica).
    N.B.: la Diocesi a cui bisogna fare riferimento è quella nel cui territorio ricade il domicilio della persona a cui il divieto è stato apposto

     
  • Effetti civili: le decisioni prese dal Tribunale Ecclesiastico possono essere riconosciute dallo Stato Italiano tramite il procedimento di delibazione. Tale procedimento non è automatico, in quanto deve essere attivato da almeno una delle parti. La delibazione può, a determinate condizioni, sostituire la sentenza di divorzio. Il giudizio se riconoscere o meno le decisioni ecclesiastiche spetta al giudice italiano della competente Corte di Appello. 
    La delibazione può sortire degli effetti di tipo economico, generalmente sull'assegno di mantenimento dell'ex coniuge.
    N.B.: con riferimento alle questioni economiche, la delibazione non può in alcun modo modificare quanto già stabilito con la sentenza di divorzio emessa dal tribunale civile. 
    Per approfondire l'argomento, si invita alla consultazione della pagina di questo sito dedicata alla
    delibazione della sentenza di nullità matrimoniale.
     
  • Effetti sui figli: la legislazione italiana non prevede alcuna discriminazione tra figli nati fuori del matrimonio e figli nati da genitori separati o divorziati. La dichiarazione di nullità del matrimonio, pertanto, non ha alcun effetto sul rapporto genitori-figli, che è  pienamente garantito dalla legge italiana. Pertanto, restano immutati i doveri e gli obblighi genitoriali verso la prole. Anche nella Chiesa i figli rimangono tali per sempre e a carico dei genitori restano tutti gli obblighi educativi ed economici.

 

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MODULISTICA: 
 

Richiesta del nubente di rimozione del divieto
 

Richiesta del parroco di rimozione del divieto

 

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